Art. 4.
(Adempimenti amministrativi).

      1. La distillazione delle grappe e delle acqueviti di frutta con le modalità previste all'articolo 3 è consentita previa comunicazione in carta semplice, da parte del legale rappresentante dell'azienda, all'ispettorato provinciale dell'agricoltura o ufficio equivalente competente per territorio.
      2. La comunicazione di cui al comma 1 è corredata da atto sostitutivo di atto notorio, con cui il legale rappresentante dell'azienda attesta l'osservanza delle prescrizioni previste dalla presente legge e l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive modificazioni.
      3. L'ispettorato provinciale dell'agricoltura o ufficio equivalente trasmette all'ufficio competente dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari l'elenco delle aziende intenzionate a distillare le grappe e le acqueviti di frutta nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.